Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 62 Vorrang in der Enge von Lavena

In der Enge von Lavena (Stretto di Lavena) haben Schiffe, die in Richtung Ponte Tresa fahren, den Vorrang gegenüber den von dort kommenden. Schiffe im regelmässigen Linienverkehr haben jedoch immer den Vorrang gegenüber anderen Schiffen.

Art. 63 Manifestazioni nautiche

1 Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell’autorità competente.

2 L’autorizzazione viene accordata soltanto se la manifestazione non comporta un notevole pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l’ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni particolari.

3 Contemporaneamente all’autorizzazione della manifestazione nautica l’autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.