Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 42 Allgemeine Verhaltensregeln

1 Der Schiffsführer muss die Geschwindigkeit des Schiffes so einrichten, dass er seinen Verpflichtungen im Verkehr jederzeit nachkommen kann. Er muss jedes Manöver rechtzeitig und so ausführen, dass keine Missverständnisse entstehen.

2 Kurs- und Geschwindigkeitsänderungen dürfen nicht zur Gefahr eines Zusammenstosses führen.

Art. 43 Regole particolari

1 I natanti la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 2,5 m, come pure qualsiasi mezzo da spiaggia, i canotti gonfiabili ed ogni sorta di altri piccoli mezzi da svago e da gioco debbono navigare esclusivamente in prossimità della riva ed all’interno di una fascia di 150 m dalla riva stessa; in nessun caso essi possono essere forniti di motore.

2 Non sono sottoposti a questa disposizione i natanti a remi da competizioni, le canoe, i caiacchi, i sandolini, le tavole a vela e simili purché sprovvisti di motore.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.