Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 37 Allgemeines

1 Die Schiffsführer haben über die Bestimmungen dieses Reglements hinaus die Anweisungen zu befolgen und die Empfehlungen oder Hinweise zu beachten, die ihnen die Schifffahrtszeichen nach Anhang 3 anzeigen.

2 Die zuständige Behörde bestimmt, wo welche Schifffahrtszeichen angebracht werden.

Art. 38 Segnalazione di taluni specchi d’acqua

1 Gli specchi d’acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata mediante il pannello A. 1.

2 Gli specchi d’acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per determinate categorie di natanti sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da pannelli indicanti la natura del divieto (A. 2, A. 3 oppure A. 4).

3 Nelle zone rivierasche, gli specchi d’acqua e i corridoi riservati alla partenza e all’arrivo dello sci nautico sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e, sulla riva, mediante il pannello E. 5. Nei corridoi, le boe al largo hanno un diametro doppio di quello delle altre boe, la sommità della boa sinistra, vista dal largo, dev’essere dipinta di rosso, quella della boa destra, dipinta di verde.

4 I passaggi navigabili per l’accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali possono essere segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di colore rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di colore verde di forma conica, oppure mediante segnali fissi. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.

5 I passaggi navigabili possono essere segnalati mediante pannelli A. 11 oppure D. 2.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.