Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 22 Tafeln, Flaggen und Bälle

1 Die vorgeschriebenen Tafeln, Flaggen und Bälle sind gut sichtbar zu setzen. Ihre Farben müssen deutlich erkennbar sein. Bei Tafeln und Flaggen muss die kürzeste Seite mindestens 60 cm lang sein. Die Bälle der Schiffe im regelmässigen Linienverkehr, deren Länge mehr als 15 m beträgt, müssen einen Durchmesser von mindestens 60 cm, jene anderer Schiffe einen solchen von 30 cm haben.

2 Bälle dürfen durch Einrichtungen ersetzt werden, die jede Verwechslung ausschliessen.

Art. 23 Segnali visivi non ammessi

1 È vietato portare segnali visivi diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

2 In deroga a quanto precede possono essere impiegate altre luci e segnalazioni per la comunicazione tra i battelli in servizio regolare di linea oppure tra gli stessi e la riva, a condizione che ciò non abbia a creare confusione con le luci e le segnalazioni menzionate nel presente regolamento.

3 È vietato fare uso di bandiere che possano ostacolare la visibilità o rendere difficile l’identificazione dei segnali previsti dal presente regolamento.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.