Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 21 Inkraftsetzung

1 Dieses Abkommen und das Reglement treten in Kraft am ersten Tag des dritten Monats nach der förmlichen gegenseitigen Mitteilung der erfolgten Durchführung der in jedem Vertragsstaat erforderlichen verfassungsrechtlichen Verfahren.

2 Jeder Vertragsstaat kann dieses Abkommen jederzeit unter Einhaltung einer einjährigen Frist kündigen.

3 Durch dieses Abkommen wird die Übereinkunft vom 22. Oktober 19236 betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee aufgehoben.

Geschehen auf dem Langensee, den 2. Dezember 1992 in zwei Urschriften in italienischer Sprache.

Für den
Schweizerischen Bundesrat:

Adolf Ogi

Für die
Regierung der Italienischen Republik:

Giancarlo Tesini

6 [BS 13 347]

Art. 1

Nel presente regolamento:

a.
il termine «natante» indica un battello, un’imbarcazione, un galleggiante mobile o un impianto destinato a spostarsi sull’acqua;
b.
il termine «battello a motore» indica un natante a propulsione meccanica;
c.
il termine «battello a vela» indica un natante concepito per la navigazione a vela. Un battello a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti le regole di rotta, è considerato come un battello a motore;
d.
il termine «battello a remi» indica un natante mosso soltanto mediante i remi. Sono assimilati ai battelli a remi quelli azionati soltanto dalla forza umana, ad esempio i «pedalo»;
e.
il termine «battello in servizio regolare di linea» indica un natante adibito al servizio di trasporto passeggeri esercitato da un’impresa di navigazione titolare di concessione rilasciata dai due Stati contraenti;
f.
il termine «battello per il trasporto di merci» indica un natante destinato esclusivamente al trasporto merci;
g.
il termine «battello in stazionamento» indica un natante che si trova direttamente o indirettamente all’ancora o ormeggiato alla riva, o incagliato;
h.
il termine «battello in navigazione» indica un natante che non è in stazionamento (all’ancora, ormeggiato a riva), né incagliato;
i.
il termine «imbarcazione da diporto» indica un natante utilizzato per scopi sportivi e ricreativi senza fini di lucro;
k.
il termine «tavola a vela» indica un corpo galleggiante avente uno scafo chiuso sul quale è fissato a snodo un albero munito di vela ruotabile su 360° e sprovvisto di timone;
l.
il termine «impianto galleggiante» indica un natante attrezzato, quale una draga, un pontone, una gru, adibito ad effettuare lavori in acqua;
m.
il termine «impianto fisso galleggiante» indica qualsiasi costruzione galleggiante destinata normalmente a rimanere ferma (stabilimenti balneari, imbarcatoi, rimesse per battelli e simili);
n.
il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso fra il tramonto e il sorgere del sole;
o.
il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso fra il sorgere e il tramonto del sole;
p.
il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta a intervalli di almeno 40 volte al minuto;
q.
il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo 20 volte al minuto, con la durata di accensione nettamente inferiore a quella di spegnimento;
r.
il termine «suono breve» indica un suono della durata di circa un secondo; il termine «suono prolungato» indica un suono della durata di circa quattro secondi;
l’intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo;
s.
il termine «serie di suoni brevissimi» indica una serie di almeno sei suoni della durata di circa ¼ di secondo ciascuno separati da pause di circa ¼ di secondo;
t.
il termine «zona rivierasca interna» indica lo specchio d’acqua che si estende fino a 150 m dalla riva;
u.
il termine «zona rivierasca esterna» indica lo specchio d’acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m dalla riva;
v.7
il termine «moto d’acqua» indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo.

7 Introdotto dallo Scambio di note dei 23 lug./24 set. 2010, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 837).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.