Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 20 Allgemeines

Schiffe führen bei Nacht die vorgeschriebenen Lichter, bei Tag die vorgeschriebenen Tafeln, Flaggen und Bälle. Die Zeichen sind im Anhang 1 abgebildet.

Art. 21 Fanali

1 I fanali prescritti saranno collocati in modo da essere ben visibili. Salvo disposizioni contrarie, essi devono essere visibili su tutto l’arco dell’orizzonte ed emettere una luce uniforme e continua.

2 Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno:

Genere di fanale

Bianco o giallo

Rosso o verde

a luce forte

6.km

a luce media

4.km

3 km

a luce ridotta

2.km

1,5.km

Portata minima in km

Intensità in candele

6

38

4

10

3

  4,1

2

  1,4

1,5

  0,7

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.