Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 13 Festgefahrene oder gesunkene Schiffe

Ist ein Schiff gestrandet, festgefahren oder gesunken und wird dadurch die Sicherheit der Schifffahrt beeinträchtigt, muss dessen Schiffsführer die Zeichen nach den Artikeln 29 und 31 setzen und unverzüglich die zur Vermeidung der Gefahr erforderlichen Massnahmen treffen. Ist dies nicht möglich, ist unverzüglich die Polizei zu benachrichtigen.

Art. 14 Rimozione degli ostacoli dalla via navigabile

Le autorità possono far rimuovere i natanti incagliati o affondati come pure altri oggetti che mettono in pericolo o intralciano la navigazione, a spese del proprietario o del detentore o di chi ha provocato l’ostacolo, sempre che le persone interessate non vi provvedano loro stesse entro un adeguato termine a loro accordato. L’autorità può rinunciare a fissare un termine quando esiste un pericolo immediato.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.