Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.224.121 Vereinbarung über die Ordnung betreffend die Rheinschifferpatente, abgeschlossen durch Protokoll Nr. 43 der Rheinzentralkommission vom 14. Dezember 1922 (mit Zusatzprotokoll)

0.747.224.121 Convenzione concernente l'ordinamento delle patenti di barcaiolo del Reno approvata mediante il protocollo N. 43 del 14 dicembre 1922 dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (con Protocollo add.)

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Art. 2

Das Patent wird für den ganzen Rhein oder für bestimmte Abschnitte erteilt.

Es gibt die Teile der Wasserstrasse an, für welche die Ermächtigung gilt, und die Arten von Fahrzeugen, die der Inhaber zu führen befugt ist. Es gibt das Recht, jedes Fahrzeug der in ihm bezeichneten Arten zu führen, gleichviel welchem Staate das Fahrzeug angehört.

Art. 2

La patente è rilasciata per tutto il Reno o per determinati tratti di esso.

Nella patente sono menzionate le parti della via navigabile alla quale si estende il permesso e le categorie di navigli che il titolare è abilitato a condurre. La patente conferisce il diritto di condurre qualsiasi naviglio delle categorie in essa indicate, qualunque sia lo Stato cui il naviglio appartiene.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.