Die Schiffer dürfen auf den obengenannten Wasserstrassen (Art. 3) nirgends gezwungen werden, ihre Ladung ganz oder teilweise zu löschen, oder an Bord eines andern Schiffes zu bringen.
Alle Stapel- und Umschlagsrechte sind und bleiben aufgehoben.
Sulle vie navigabili menzionate nell’articolo 3, i barcaiuoli non saranno costretti a sbarcare interamente o in parte il loro carico o a trasferirlo su altro naviglio.
Ogni diritto di scalo o di sosta è e rimane abolito.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.