Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.221.11 Reglement vom 7. Dezember 1976 über die Schifffahrt auf dem Genfersee (mit Anhängen)

0.747.221.11 Regolamento della navigazione sul Lemano del 7 dicembre 1976 (con All.)

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Art. 90 Gewässerschutz

1 Die Einrichtungen zum Einfüllen von Mineralölprodukten müssen so angeordnet sein, dass diese Produkte nicht über Bord fliessen können.

2 Die Lenzanlage muss so angeordnet sein, dass kein ölhaltiges Bilgewasser über Bord gepumpt werden kann.

3 Vorbehaltlich besonderer nationaler Gewässerschutzvorschriften müssen Fahrgastschiffe und andere Schiffe mit Aufenthaltsräumen und sanitären Installationen Behältern zur Aufnahme von Fäkalien, Abwässern und andern Abfällen ausgerüstet sein. Die Behälter sind so zu gestalten, dass ihr Inhalt an Land geleert werden kann.

Art. 90 Protezione delle acque

1 Le installazioni di riempimento di prodotti petroliferi devono essere disposte in modo che sia impossibile una fuoriuscita in acqua di tali prodotti.

2 Le installazioni di scarico della sentina devono essere disposte in modo che sia impossibile fare defluire le acque di scolo contenenti olio.

3 Salve restando le regolamentazioni speciali nazionali per la protezione delle acque, le navi adibite al trasporto dei passeggeri e le altre navi con locali per il soggiorno o impianti sanitari devono essere provviste di recipienti atti a raccogliere le feci, le acque luride e qualsiasi altro rifiuto. Questi recipienti devono essere concepiti in modo da permettere l’eliminazione del loro contenuto a terra.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.