Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.221.11 Reglement vom 7. Dezember 1976 über die Schifffahrt auf dem Genfersee (mit Anhängen)

0.747.221.11 Regolamento della navigazione sul Lemano del 7 dicembre 1976 (con All.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 65 Verhalten von Segelschiffen untereinander

1 Nähern sich zwei Segelschiffe einander so, dass die Gefahr eines Zusammenstosses nicht auszuschliessen ist, müssen sie wie folgt ausweichen:

a.
wenn sie den Wind nicht von derselben Seite haben, muss das Schiff, das den Wind von Backbord hat, dem andern ausweichen;
b.
wenn sie den Wind von derselben Seite haben, muss das luvwärtige Schiff dem leewärtigen ausweichen;
c.
wenn ein Schiff mit Wind von Backbord ein Schiff in Luv sichtet und nicht mit Sicherheit feststellen kann, ob das andere Schiff den Wind von Backbord oder Steuerbord hat, muss es dem andern ausweichen.

2 Im Sinne dieses Artikels ist die Luvseite diejenige Seite, die dem gesetzten Grosssegel gegenüber liegt.

Art. 65 Comportamento reciproco fra velieri

1 Quando due velieri si avvicinano l’uno all’altro a tal punto da non potere escludere un pericolo d’abbordo, uno dei due deve scostarsi dalla rotta dell’altro nel modo seguente:

a.
quando le navi non hanno il vento dalla stessa parte, quella che riceve il vento da sinistra deve scostarsi dalla rotta dell’altra;
b.
quando le navi hanno il vento dalla stessa parte, quella navigante sopravvento deve scostarsi dalla rotta di quella navigante sottovento;
c.
se una nave che riceve il vento da sinistra vede un’altra nave sopravvento e non può stabilire con certezza se quest’ultima riceve il vento da sinistra o da dritta, la prima deve scostarsi dalla rotta dell’altra.

2 A’ sensi del presente articolo, il lato da cui proviene il vento è quello opposto alla vela maestra issata.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.