Die Unternehmungen des öffentlichen Schiffsverkehrs sind verpflichtet, die mit der Aufsicht betrauten Vertreter der Behörden zur Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit unentgeltlich zu befördern.
Le imprese che garantiscono un servizio pubblico di navigazione sono obbligate a trasportare gratuitamente gli agenti delle autorità incaricate di compiti di sorveglianza sul lago quand’essi si spostano nell’esercizio delle loro funzioni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.