§ 1  La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) 
 - luogo e data della sua compilazione;
 - b) 
 - nome e indirizzo dello speditore;
 - c) 
 - nome e indirizzo del trasportatore che ha concluso il contratto di trasporto;
 - d) 
 - nome e indirizzo di colui al quale la merce è effettivamente consegnata se non si tratta del trasportatore di cui alla lettera c);
 - e) 
 - luogo e data dell’assunzione in carico della merce;
 - f) 
 - luogo di consegna;
 - g) 
 - nome e indirizzo del destinatario;
 - h) 
 - denominazione della natura della merce e delle modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione prevista dal Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID);
 - i) 
 - il numero di colli e i segni e numeri particolari necessari per identificare le spedizioni in piccole partite;
 - j) 
 - il numero del vagone, nel caso di trasporto per carri completi; 
 - k) 
 - il numero del veicolo ferroviario viaggiante sulle proprie ruote se è consegnato al trasporto in quanto merce;
 - l) 
 - inoltre, in caso di unità di trasporto intermodale, la categoria, il numero o altre caratteristiche necessarie per la loro identificazione;
 - m) 
 - la massa lorda della merce o la quantità della merce espressa sotto altre forme;
 - n) 
 - l’enumerazione dettagliata dei documenti richiesti dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative, allegati alla lettera di vettura o custoditi a disposizione del trasportatore presso un’autorità debitamente designata o presso un organo designato nel contratto;
 - o) 
 - le spese inerenti al trasporto (prezzo del trasporto, spese accessorie, diritti doganali e altre spese che possono intervenire dalla stipula del contratto fino alla riconsegna), nella misura in cui debbono essere pagate dal destinatario, o ogni altra indicazione che le spese sono a carico del destinatario;
 - p) 
 - l’indicazione che il trasporto è sottoposto, nonostante ogni clausola contraria, alle presenti Regole uniformi.
 
§ 2  Se del caso, la lettera di vettura deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:
- a) 
 - in caso di trasporto ad opera di trasportatori successivi, il nome del trasportatore che deve consegnare la merce, quando questi abbia dato il proprio consenso all’iscrizione sulla lettera di vettura;
 - b) 
 - le spese di cui lo speditore si fa carico;
 - c) 
 - l’ammontare del rimborso da riscuotere al momento della riconsegna della merce;
 - d) 
 - il valore dichiarato della merce e l’ammontare che rappresenta l’interesse speciale alla riconsegna;
 - e) 
 - il termine concordato entro il quale il trasporto deve essere effettuato;
 - f) 
 - l’itinerario concordato;
 - g) 
 - una lista dei documenti non menzionati al paragrafo 1 lettera n) consegnati al trasportatore;
 - h) 
 - le iscrizioni dello speditore concernenti il numero e la designazione dei sigilli che egli ha apposto sul vagone.
 
§ 3  Le parti del contratto di trasporto possono riportare sulla lettera di vettura ogni altra indicazione che riterranno utile.