Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.742.140.313.66 Vertrag vom 10. Dezember 1870 zwischen der Schweiz und dem Grossherzogtum Baden betreffend die Verbindung der thurgauischen Seetalbahn mit der grossherzoglich-badischen Staatsbahn

0.742.140.313.66 Trattato del 10 dicembre 1870 tra la Svizzera e il Granducato di Baden per la congiunzione della linea ferrata turgoviese del Seethal colla ferrovia di Stato granducale badese

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Art. 6

Der Betrieb auf der Bahn von Romanshorn nach Konstanz soll so eingerichtet werden, dass für den Verkehr zwischen beiden Punkten ein Wechsel der Wagen für Personen und ein Umladen der Güter in der Regel nicht stattfindet.

Die Beförderung der Personen soll in der Richtung nach Konstanz sowohl als in jener nach Romanshorn täglich mindestens 3 Male erfolgen. Bei Festsetzung des Fahrplans für die in Konstanz zusammentreffenden Bahnen ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Züge tunlichst ineinander greifen.

Die beiden Verwaltungen werden sich jeweilen ihre Fahrpläne in möglichst geraumer Zeitfrist vor deren Ausführung mitteilen.

Art. 6

L’esercizio sulla linea da Romanshorn a Costanza sarà organizzato in guisa che in generale non vi sia cambiamento di vettura pei viaggiatori, né scarico di merci fra i due punti estremi di detta linea.

Il trasporto delle persone, sia nella direzione per a Costanza, sia in quella di Romanshorn, dovrà seguire almeno 3 volte al giorno. Nella fissazione del piano delle corse per le ferrate incontrantisi a Costanza si farà sì che i treni coincidano il più che sia possibile.

Le due amministrazioni si comunicheranno reciprocamente i loro orari il più prontamente che sia dato fare, di modo che resti un intervallo il più largo possibile tra questa comunicazione e l’attivazione degli orari stessi.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.