Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.741.619.763 Abkommen vom 18. August 1977 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Türkei über die internationalen Beförderungen auf der Strasse (mit Prot.)

0.741.619.763 Accordo del 18 agosto 1977 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Turchia concernente i trasporti internazionali su strada (con Protocollo)

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Art. 20

Das vorliegende Abkommen ist nach Massgabe des nationalen Rechts jeder Vertragspartel genehmigen zu lassen und tritt am Tag der letzten Notifikation der erfolgten Genehmigung definitiv in Kraft. Die beiden Vertragsparteien vereinbaren indessen, die Bestimmungen dieses Abkommens auf den 22. August 1977 provisorisch in Kraft zu setzen.

Das Abkommen gilt für die Dauer eines Jahres, vom Zeitpunkt des definitiven Inkrafttretens an gerechnet, und wird stillschweigend von Jahr zu Jahr erneuert, sofern es nicht von einer Vertragspartei mindestens drei Monate vor Ablauf seiner Gültigkeitsdauer schriftlich gekündigt wird.

Art. 20

Il presente Accordo dovrà essere approvato conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte contraente e entrerà in vigore definitivamente il giorno dell’ultima notificazione d’approvazione. Nondimeno, le Parti contraenti hanno convenuto di metterlo in vigore provvisoriamente dal 22 agosto 1977.

L’Accordo sarà valido per una durata di un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore definitiva e sarà prorogato tacitamente di anno in anno, a meno che esso non venga disdetto per scritto da una delle Parti contraenti, almeno tre mesi prima della data di cessazione della sua validità.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Ankara, il 18 agosto 1977, in due esemplari originali in lingua francese, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica di Turchia:

Giorgetti

Hazar

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.