Die Steuern und Gebühren, die sich auf die Ausführung der Beförderungen beziehen, werden durch das in Artikel 10 dieses Abkommens erwähnte Protokoll geregelt.
Il disciplinamento concernente le imposte e le tasse connesse con l’esecuzione dei trasporti è stabilito nel protocollo di cui all’articolo 10 del presente accordo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.