1. Dieses Abkommen soll ratifiziert, und die Ratifikationsurkunden sollen sobald wie möglich in Lissabon ausgetauscht werden.
2. Dieses Abkommen tritt am 15. Tag nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, und seine Bestimmungen finden Anwendung
3. Ungeachtet des Absatzes 2 finden die Artikel 8, 13 Absatz 2 letzter Satz und 22 Absatz 3 auf die Steuern für das Kalenderjahr 1963 und die folgenden Jahre Anwendung.
1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Lisbona non appena possibile.
2. La presente convenzione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratificazione e le disposizioni saranno applicate:
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni dell’articolo 8, dell’ultima frase del paragrafo 2 dell’articolo 13 e del paragrafo 3 dell’articolo 22 sono applicabili alle imposte concernenti l’anno civile 1963 e gli anni successivi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.