1. Per quanto concerne l’Ungheria, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
- a)
- Qualora un residente dell’Ungheria ritragga redditi o possieda un patrimonio, che, giusta la presente Convenzione, siano imponibili in Svizzera, l’Ungheria esenta da imposta tali redditi o patrimoni, salve le disposizioni della lettera b) e della lettera c).
- b)
- Qualora un residente dell’Ungheria ritragga redditi che giusta l’articolo 10 sono imponibili in Svizzera, l’Ungheria accorda una deduzione a questa persona dell’imposta sul reddito dell’ammontare d’imposta pagata in Svizzera. La somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera calcolata prima del computo.
- c)
- Qualora i redditi ricevuti o il patrimonio posseduto da un residente dell’Ungheria siano, conformemente alle disposizioni della Convenzione, esenti da imposta in questo Stato, l’Ungheria può tuttavia, per calcolare l’ammontare dell’imposta sul resto del redditi o del patrimonio di questo residente, includere nella base di tassazione i redditi o il patrimonio esenti da imposta.
2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
- a)
- Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Ungheria, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito, senza tener conto dell’esenzione. Gli utili di cui al paragrafo 4 dell’articolo 13 (Utili di capitale) sono esenti dall’imposta unicamente solo se è comprovata l’imposizione effettiva in Ungheria.
- b)
- Qualora un residente di Svizzera percepisca dividendi, che giusta le disposizioni dell’articolo 10 sono imponibili in Ungheria, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:
- (i)
- computo dell’imposta pagata in Ungheria, secondo le disposizioni dell’articolo 10, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Ungheria;
- (ii)
- riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o
- (iii)
- in un esonero parziale per dividendi dall’imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Ungheria dall’ammontare lordo dei dividendi.
- La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
3. Qualora una società residente di uno Stato contraente percepisca i dividendi da una società residente nell’altro Stato contraente, essa fruisce, per quanto riguarda l’imposta del primo Stato afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente del primo Stato.