Die Bestimmungen zur Erleichterung des Handels sind in Anhang VII festgelegt.
Le disposizioni relative all’agevolazione degli scambi sono stabilite nell’allegato VII.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.