Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf staatliche Handelsunternehmen richten sich nach Artikel XVII GATT 1994 und nach der Vereinbarung zur Auslegung des Artikels XVII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994, die hiermit mutatis mutandis zu Bestandteilen dieses Abkommens erklärt werden.
I diritti e gli obblighi delle Parti nel rispetto delle imprese commerciali di Stato sono disciplinati dall’Articolo XVII del GATT 1994 e dall’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 1994, i quali sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis mutandis.
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