2. Für die Zwecke dieses Kapitels:
1. Gli enti procedono alle gare d’appalto pubbliche mediante procedure di gara libera o con preselezione, conformemente alle rispettive procedure nazionali e alle disposizioni del presente capitolo e senza discriminazioni.
2. Ai fini del presente capitolo:
3. In casi particolari, tuttavia, e unicamente alle condizioni di cui all’articolo 56, gli enti possono applicare una procedura diversa da quelle di gara libera o con preselezione menzionate nel paragrafo 1, nel qual caso gli enti possono scegliere di non pubblicare alcun avviso relativo all’appalto pubblico previsto e possono rivolgersi ai fornitori di loro scelta negoziando le condizioni contrattuali con uno o più di essi.
4. Gli enti trattano le offerte in modo confidenziale. In particolare non forniscono informazioni con l’intento di permettere a determinati partecipanti di conformare le proprie offerte al livello di quelle degli altri partecipanti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.