Die Vertragsparteien stellen sicher, dass ihre Beschaffungsstellen bei der Qualifikation und Auswahl von Lieferanten, Waren oder Dienstleistungen, bei der Bewertung der Angebote oder der Zuschlagerteilung Kompensationsgeschäfte weder in Betracht ziehen noch erstreben oder erzwingen
Ciascuna Parte si assicura che i suoi enti non prevedano di imporre, non tentino di imporre né impongano operazioni di compensazione nell’ambito della qualifica e della scelta dei fornitori, dei prodotti e dei servizi o della valutazione delle offerte e dell’aggiudicazione dei contratti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.