Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.254.163 Abkommen vom 13. April 1976 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Republik Österreich über die Grenzabfertigung von Segelflugzeugen und Freiballonen im grenzüberschreitenden Luftverkehr

0.631.254.163 Accordo del 13 aprile 1976 tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica d'Austria concernente le formalità doganali applicabili al traffico aereo di alianti e palloni liberi che varcano il confine

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Art. 2

Vor Abflug eines Segelflugzeuges oder Freiballones in das Gebiet der anderen Vertragspartei haben sich Besatzung und Passagiere bei der am Abflugsort befindlichen Grenzabfertigungsstelle oder mangels einer solchen bei der nächsten Sicherheitsdienststelle oder bei einem anderen nach den Rechtsvorschriften des Abflugsstaates hiezu beauftragten Organe der Grenzabfertigung zu unterziehen.

Art. 2

Prima della partenza di un aliante o di un pallone libero a destinazione del territorio dell’altra Parte contraente, l’equipaggio e i passeggeri devono sottoporsi alle formalità doganali presso il posto di confine situato nel luogo di partenza o, in mancanza di siffatto posto di confine, presso l’ufficio del servizio di sicurezza più vicino o presso un altro organo incaricato di tale compito, conformemente alle prescrizioni giuridiche dello Stato in cui avviene la partenza.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.