Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.252.934.952.7 Vereinbarung vom 19. Juli 1967 zwischen der Schweiz und Frankreich über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen im Bahnhof Vallorbe und die Grenzabfertigung während der Fahrt auf der Strecke Frasne-Vallorbe-Lausanne

0.631.252.934.952.7 Accordo del 19 luglio 1967 tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe e di controlli in corso di viaggio sul percorso Frasne-Vallorbe-Losanna

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 3bis

9 Eingefügt durch Ziff. II des Notenaustausches vom 7. Juni/19. Aug. 1985 (AS 1985 1472). Aufgehoben durch den Notenaustausch vom 12. Sept. 2002/30. April 2003, mit Wirkung seit 1. März 2009 (AS 2009 1799).

Art. 3bis

Art. 410

1.  In linea di massima gli agenti dello Stato limitrofo che esercitano le loro funzioni nello Stato di soggiorno vi si recano in treno e fanno ritorno nello Stato limitrofo con il medesimo mezzo di trasporto.

2.  Per esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno e in seguito ritornare nello Stato limitrofo, gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati, in caso di necessità, a utilizzare con le proprie autocivetta il seguente itinerario stradale:

Losanna–Vallorbe via autostrada e viceversa.

3.  Lungo il percorso menzionato nel numero precedente è autorizzato il porto dell’uniforme nazionale o il distintivo come anche il porto dell’arma personale regolamentare.

9 Introdotto dal n. II dello Scambio di note del 7 giu./19 ago. 1985 (RU 1985 1472). Abrogato dallo Scambio di note del 12 set. 2002/30 apr. 2003, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 1799).

10 Introdotto dallo Scambio di note del 12 set. 2002/30 apr. 2003, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 1799).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.