(1) Per il controllo del traffico ferroviario delle merci nella stazione di Buchs, la zona comprende:
- a)
- le installazioni e i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente:
- –
- le installazioni ferroviarie e i locali menzionati nell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a;
- –
- i fasci di binari A, B e C, il fascio 0 con il marciapiede della dogana eccettuato lo stabile, i binari 1–7 del fascio E con la banchina per il bestiame eccettuato lo stabile, il fascio F e il marciapiede di delimitazione, il binario 3 del fascio G, il binario 4 del fascio H e i binari 1–10 e 12 del fascio L;
- –
- un’area di deposito nella parte sud del padiglione per le merci locali, i padiglioni merci n. 3, 7a, 11 e 12, eccettuati i locali o parte di essi, utilizzati esclusivamente dagli agenti austriaci e svizzeri come pure dalle Ferrovie federali svizzere o dalle case di spedizione;
- –
- le vie di raccordo fra le varie parti della zona;
- b)
- i locali ad uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente:
- –
- i locali menzionati dall’articolo 2 paragrafo 1 lettera b;
- –
- i locali ufficiali situati al primo piano nello stabile viaggiatori delle Ferrovie federali svizzere nella parte sud dell’Ufficio doganale svizzero;
- –
- un locale d’archivio in cantina.
(2) Per il controllo delle merci nel traffico stradale, eccettuati i controlli austriaci all’esportazione, la zona comprende i settori utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente:
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- il padiglione 12 (senza la zona nazionale) compresi la rampa e l’area di sosta dei camion a ovest del padiglione;
- –
- i padiglioni 7a e 11 (senza la zona nazionale) compresi la rampa e l’area di sosta dei camion a ovest del padiglione;
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- la zona di trasbordo al pianterreno dell’edificio del punto franco compresi la rampa e l’area di sosta dei camion a nord;
- –
- le vie di raccordo dirette fra le varie parti della zona.