Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.252.512 Zollabkommen vom 14. November 1975 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen)

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

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annex7/lvlu1/pArt. I/Art. 1 Grundsätze

Zum internationalen Warentransport unter Zollverschluss werden nur Behälter zugelassen, die so gebaut und eingerichtet sind, dass:

a)
dem zollamtlich verschlossenen Teil des Behälters keine Waren entnommen oder in ihn hineingebracht werden können, ohne sichtbare Spuren des Aufbrechens zu hinterlassen oder den Zollverschluss zu verletzen;
b)
Zollverschlüsse auf einfache und wirksame Weise angebracht werden können;
c)
sie keine Verstecke enthalten, in denen Waren verborgen werden können;
d)
alle zur Aufnahme von Waren geeigneten Räume für die Zollkontrolle leicht zugänglich sind.

annex7/lvlu1/pArt. I/Art. 2 Struttura dei contenitori

1.  Affinché i contenitori soddisfino alle condizioni del succitato articolo 1 è richiesto quanto segue:

a)
gli elementi costitutivi del contenitore (pareti, pavimento, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) devono essere commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili, sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pavimento, le porte e il tetto sono costituiti da diversi elementi, quest’ultimi devono soddisfare alle medesime condizioni ed essere sufficientemente resistenti;
b)
le porte e tutti gli altri congegni di chiusura (compresi i rubinetti, i passi d’uomo, le flange, ecc.) vanno provvisti di un dispositivo che permetta l’apposizione della chiusura doganale. Detto dispositivo non deve poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili e anche la porta o la chiusura non dovrà poter essere aperta senza danneggiare la chiusura doganale. Quest’ultima dev’essere sufficientemente protetta. Sono ammessi i tetti scorrevoli;
c)
le aperture di aerazione e di scolo vanno provviste di un dispositivo che impedisca l’accesso all’interno del contenitore. Tale dispositivo sarà costruito in modo da non poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili.

2.  Nonostante le disposizioni dell’articolo 1 lettera c) delle presenti prescrizioni, gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi di praticità, comportano degli spazi vuoti, sono ammessi (ad es. interstizi di doppie pareti). Per impedire che tali spazi siano utilizzati per dissimularvi merci:

i)
Se il rivestimento interno del contenitore ricopre la parete su tutta la sua altezza dal pavimento al tetto o, in altri casi, se lo spazio esistente tra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso, il rivestimento dev’essere applicato in modo da non poter essere smontato e riapplicato senza lasciare tracce visibili, e
ii)
Se il rivestimento non copre la parete su tutta la sua altezza e se gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono completamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui la costruzione del contenitore comporta degli spazi vuoti, questi saranno limitati al minimo e dovranno essere facilmente accessibili per il controllo doganale.

3.  Le finestrelle saranno autorizzate nelle carrozzerie amovibili secondo la definizione dell’allegato 6, nota esplicativa 0.1 e) della Convenzione sempre che siano di materiali sufficientemente resistenti e non possano essere tolte e ricollocate dall’esterno senza lasciare tracce visibili. Tuttavia il vetro potrà essere ammesso; qualora però venisse utilizzato un vetro non blindato le finestrelle saranno provviste di una griglia metallica fissa inamovibile dall’esterno; la dimensione delle maglie della griglia non supererà i 10 mm. Le finestrelle non saranno autorizzate sui contenitori di cui all’articolo 1 e) della Convenzione, fatte salve le carrozzerie amovibili come definite nella nota esplicativa 0.1 e) dell’allegato 6 alla Convenzione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.