Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.242.04 Übereinkommen vom 20. Mai 1987 über ein gemeinsames Versandverfahren (mit Anlagen und Zusatzprotokoll)

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

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lvlu39/lvlu1/lvlu3/Art. 3

Diese Anlage findet Anwendung auf:

a)
alle fälligen Forderungen im Zusammenhang mit einer Schuld im Sinne von Artikel 3 Buchstabe l der Anlage I, die gemeinsame Versandverfahren betreffen, die nach Inkrafttreten dieser Anlage begonnen haben;
b)
Zinsen und Kosten im Zusammenhang mit der Vollstreckung der vorgenannten Forderungen.

annexIII/lvlu1/lvlu4/Art. 4

1.  L’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni utili per il recupero di crediti.

Al fine di ottenere tali informazioni, l’autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede.

2.  La richiesta di informazioni contiene almeno le seguenti informazioni:

a)
nome, indirizzo e altri dati utili all’identificazione della persona cui si riferiscono le informazioni da fornire;
b)
informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l’importo del credito;
c)
altre informazioni, se necessarie.

3.  L’autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:

a)
che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede;
b)
che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; ovvero
c)
la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico del paese in cui essa ha sede.

4.  L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della richiesta di informazioni.

5.  Le informazioni ottenute in forza del presente articolo sono utilizzate unicamente per le finalità della presente Convenzione e ad esse è riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altre finalità soltanto con il consenso scritto dell’autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da detta autorità.

6.  La richiesta di informazioni è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato II della presente appendice.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.