Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Vertragsparteien und alle Staaten über alle Ersuchen, Mitteilungen und Einwände nach Artikel 22 und über das Datum des Inkrafttretens einer Änderung.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati di qualsiasi richiesta, comunicazione o obiezione fatta in virtù dell’articolo 22 e della data d’entrata in vigore di un emendamento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.