Die EZV kann eine Gebühr zur Deckung der Verwaltungskosten erheben. Die Gebühren für die Behandlung des Antrages auf Hilfeleistung sowie diejenigen für zurückbehaltene Waren richten sich nach der Verordnung vom 4. April 200711 über die Gebühren der Zollverwaltung in der jeweils aktuellen Fassung.
L’AFD può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative. Gli emolumenti per il trattamento della domanda d’intervento nonché quelli relativi alle merci trattenute sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 200711 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane nella versione aggiornata.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.