Internationales Recht 0.5 Krieg und Neutralität 0.51 Militärische Verteidigung
Diritto internazionale 0.5 Guerra e neutralità 0.51 Difesa militare

0.515.06 Übereinkommen vom 10. Dezember 1976 über das Verbot der militärischen oder einer sonstigen feindseligen Nutzung umweltverändernder Techniken (mit Anhang und Absprachen)

0.515.06 Convenzione del 10 dicembre 1976 sul divieto dell'uso di tecnica di modifica dell'ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile (con All. e Acc. interpretativi)

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Art. VI

1.  Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen. Der Wortlaut jedes Änderungsvorschlags wird dem Depositar übermittelt, der ihn umgehend allen Vertragsstaaten zuleitet.

2.  Eine Änderung tritt für alle Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, in Kraft, sobald die Mehrheit der Vertragsstaaten Annahmeurkunden beim Depositar hinterlegt hat. Danach tritt sie für jeden weiteren Vertragsstaat am Tag der Hinterlegung seiner Annahmeurkunde in Kraft.

Art. VI

1.  Ogni Stato parte della presente Convenzione può proporre degli emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto al Depositario che lo comunicherà senza indugio a tutti gli Stati parti.

2.  Un emendamento entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti della presente Convenzione che l’avranno accettato, a partire dal deposito, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione da parte di una maggioranza degli Stati parti. In seguito, esso entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato parte alla data del deposito del suo strumento di accettazione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.