1. Tiere, die nicht so bald wie möglich zur Schlachtstelle geführt werden, sind mit Wasser zu versorgen,
2. Tiere, die nicht innerhalb von zwölf Stunden nach ihrer Ankunft geschlachtet werden, sind in angemessenen Zeitabständen mässig zu füttern und zu tränken.
3. Sind die Tiere nicht angebunden, so müssen Fressplätze vorgesehen sein, die den Tieren ein ungestörtes Fressen ermöglichen.
1. Gli animali devono avere a disposizione l’acqua, a meno che non siano avviati nei locali di macellazione al più presto possibile.
2. Ad eccezione di quelli che saranno abbattuti entro le dodici ore dopo l’arrivo, gli animali devono essere foraggiati ed abbeverati moderatamente ad intervalli appropriati.
3. Quando non sono legati, gli animali devono poter disporre di mangiatoie per foraggiarsi senza essere disturbati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.