Dieses Übereinkommen tritt drei Monate nach Hinterlegung der dritten Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde für diejenigen Staaten in Kraft, die zu diesem Zeitpunkt oder vorher ihre Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunden hinterlegt haben. Für jeden weiteren Staat tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, d’accettazione o d’adesione, ma unicamente nei confronti degli Stati che avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, d’accettazione o d’adesione in tale data o anteriormente. Per ciascuno degli altri Stati, entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.