Der Vor- oder Abspann und das Werbematerial der koproduzierten Filme müssen die Koproduktion zwischen der Schweiz und Frankreich erwähnen.
Die Vorführung von Koproduktionsfilmen im Rahmen von Filmfestivals erfolgt durch das Land des Mehrheits-Koproduzenten, ausser wenn die Koproduzenten eine gegenteilige Abmachung getroffen haben.
I titoli di testa e di coda e il materiale pubblicitario delle opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono menzionare la coproduzione tra la Svizzera e la Francia.
La presentazione delle coproduzioni nell’ambito di festival cinematografici deve essere garantita dal Paese d’appartenenza del coproduttore di maggioranza, a meno che i coproduttori non abbiano disposto altrimenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.