Die Filme sind unter folgenden Bedingungen herzustellen:
Jeder Koproduktionsfilm muss eine tatsächliche künstlerische und technische Beteiligung beider Seiten aufweisen.
Die finanzielle Beteiligung des oder der Koproduzenten jeder Partei am Koproduktionsfilm kann zwischen 10 % (zehn Prozent) und 90 % (neunzig Prozent) der definitiven Kosten des Films variieren.
Le opere cinematografiche devono essere prodotte rispettando le seguenti condizioni:
qualsiasi opera cinematografica realizzata in coproduzione richiede un apporto tecnico e artistico effettivo di entrambe le Parti;
nelle coproduzioni la partecipazione finanziaria del o dei coproduttori delle due Parti può variare dal 10 % (dieci per cento) al 90 % (novanta per cento) del costo finale dell’opera cinematografica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.