Jeder Gesellschafter hat ein Prüfrecht, wenn dies nach dem für die öffentliche Förderung geltenden innerstaatlichen Recht vorgeschrieben ist.
Ciascun Socio ha il diritto di verifica qualora sia previsto dalla legislazione nazionale in materia di finanziamento pubblico.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.