Jeder Vertragschliessende hat innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Konvention einen schriftlichen Bericht über die zur Durchführung der Bestimmungen des vorstehenden Artikels getroffenen Massnahmen an den Generalsekretär des Europarates zu richten.
Ciascuna Parte Contraente deve indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione una relazione per iscritto in merito ai provvedimenti adottati in esecuzione delle disposizioni dell’articolo precedente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.