Internationales Recht 0.3 Strafrecht - Rechtshilfe 0.36 Zusammenarbeit der Polizeibehörden
Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.36 Cooperazione tra le autorità di polizia

0.360.136.1 Vertrag vom 27. April 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die grenzüberschreitende polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit (Schweizerisch-deutscher Polizeivertrag)

0.360.136.1 Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 45

Jeder Vertragsstaat trägt die seinen Behörden aus der Anwendung dieses Vertrages entstehenden Kosten selbst, soweit diese Kosten nicht aufgrund von Massnahmen nach Artikel 24 entstehen. In diesem Fall finden die Vorschriften des Abkommens vom 28. November 198419 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen direkt oder sinngemäss Anwendung.

18 Richtig gestellte Fassung des Artikels gemäss Notenaustausch vom 10. Sept. 2002/ 17. Jan. 2003 zwischen den Vertragsparteien. Der Notenaustausch, der am 17. Jan. 2003 in Kraft getreten ist, wird in der AS nicht veröffentlicht.

19 SR 0.131.313.6

Art. 44 Partecipazione dell’amministrazione delle dogane

(1)  Nella misura in cui gli agenti dell’Amministrazione delle dogane della Repubblica federale di Germania assumono compiti del Corpo federale di protezione delle frontiere15 e compiti relativi a violazione di divieti e limitazioni del traffico transfrontaliero di merci, si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 4 (assistenza su domanda), dell’articolo 9 (scambio di dati relativi a veicoli e detentori), dell’articolo 10 (assistenza di polizia in caso di pericolo nel ritardo), dell’articolo 11 (trasmissione spontanea di informazioni), dell’articolo 12 (consegna di atti giudiziari e di altri documenti amministrativi), degli articoli 14 e 15 (osservazione), dell’articolo 16 (inseguimento), degli articoli 17 e 18 (inchieste mascherate), dell’articolo 19 (consegne sorvegliate), dell’articolo 20 paragrafo 2 (azioni di ricerca transfrontaliere), dell’articolo 23 (cooperazione in centri comuni), dell’articolo 25 (impiego di aeroplani e imbarcazioni) come pure le disposizioni dei capitoli IV e V. I divieti e le limitazioni concernono i campi del traffico illegale di stupefacenti, delle armi, degli esplosivi, dei rifiuti tossici o dannosi, dei materiali radioattivi e nucleari, delle merci e delle tecnologie di importanza strategica e di altri tipi di armamenti, dei prodotti pornografici come pure del riciclaggio di denaro. Gli agenti competenti sono gli agenti dell’amministrazione delle dogane incaricati quali agenti sussidiari del ministero pubblico.

(2)  Una modifica dell’elenco dei divieti e delle limitazioni nell’ambito del traffico transfrontaliero di merci ai sensi del paragrafo 1 può essere concordata mediante uno scambio di note che è pubblicato ufficialmente negli Stati contraenti.

(3)  Qualora all’Amministrazione svizzera delle dogane vengano delegate competenze di inchiesta ai sensi del paragrafo 1, il presente accordo può essere completato con l’aggiunta della relativa regolamentazione mediante uno scambio di note, che è pubblicato ufficialmente negli Stati contraenti.

15 Ora: polizia federale.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.