Die Auslieferung für die im Artikel I genannten gemeinen Verbrechen findet auch dann statt, wenn die eingeklagte Handlung vor dem Inkrafttreten dieses Vertrages verübt wurde.
L’estradizione per i crimini e delitti comuni denotati nell’articolo I ha luogo anche nel caso che l’atto incriminato fosse stato commesso prima dell’entrar in vigore della presente convenzione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.