Internationales Recht 0.3 Strafrecht - Rechtshilfe 0.35 Rechtshilfe und Auslieferung
Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione

0.351.926.3 Vertrag vom 27. Januar 2011 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kolumbien über Rechtshilfe in Strafsachen

0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

Index Inverser les langues Précédent
Index Inverser les langues

Art. 35 Beilegung von Streitigkeiten

Streitigkeiten in Bezug auf Auslegung, Anwendung oder Umsetzung dieses Vertrags werden auf diplomatischem Weg gelöst, falls die Zentralbehörden sie nicht selber beilegen können.

Art. 36

1.  Il presente Trattato entra in vigore il sessantesimo (60) giorno dalla data in cui gli Stati contraenti si sono notificati che le rispettive condizioni per l’entrata in vigore sono adempite.

2.  Ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante una comunicazione scritta trasmessa all’altro Stato contraente per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della suddetta comunicazione. La denuncia lascia impregiudicate le domande di assistenza in corso.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.