Internationales Recht 0.3 Strafrecht - Rechtshilfe 0.35 Rechtshilfe und Auslieferung
Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione

0.351.926.3 Vertrag vom 27. Januar 2011 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kolumbien über Rechtshilfe in Strafsachen

0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

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Art. 13 Herausgabe von Gegenständen und Vermögenswerten

1.  Gegenstände und Vermögenswerte, die das Erzeugnis oder den Erlös aus einer vom ersuchenden Staat verfolgten strafbaren Handlung oder das Instrument, mit denen die strafbare Handlung begangen wurde, darstellen, und die zu Sicherungszwecken beschlagnahmt wurden, oder der entsprechende Ersatzwert können dem ersuchenden Staat im Hinblick auf ihre Einziehung oder Rückgabe an die berechtigte Person herausgegeben werden, ausser wenn eine gutgläubige Drittperson darauf Anspruch erhebt.

2.  Die Herausgabe erfolgt in der Regel nach einem rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid oder Urteil des ersuchenden Staates; der ersuchte Staat kann jedoch die Gegenstände und Vermögenswerte auch in einem früheren Stadium des Verfahrens herausgeben.

Art. 13

1.  Gli oggetti e i beni che costituiscono il provento di un reato perseguito dallo Stato richiedente o lo strumento con cui tale reato è stato commesso e che sono sottoposti a sequestro cautelativo, oppure il loro valore di rimpiazzo, possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista della loro confisca o restituzione agli aventi diritto, fatte salve le pretese su tali oggetti e beni avanzate in buona fede da terzi.

2.  Di regola, la consegna di oggetti e beni avviene su decisione o sentenza definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente; la consegna da parte dello Stato richiesto può tuttavia avvenire anche in una fase anteriore del procedimento.

Art. 14 Suddivisione dei beni confiscati

1.  Dal momento che la suddivisione dei beni confiscati è considerata uno strumento per potenziare l’efficacia della cooperazione internazionale prevista dal presente Trattato, gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi la massima cooperazione nella suddivisione dei beni confiscati, conformemente al rispettivo diritto nazionale.

2.  Per la suddivisione dei beni confiscati conformemente al presente articolo, gli Stati contraenti devono concludere accordi o convenzioni particolari per ogni singolo caso, stabilendo le condizioni specifiche per la domanda, la consegna e il trasferimento dei beni suddivisi.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.