Jeder der vertragschliessenden Staaten ist berechtigt, durch seine diplomatischen oder konsularischen Vertreter Zustellungen an seine, auf dem Gebiet des andern Staates sich aufhaltenden Angehörigen unmittelbar und ohne Anwendung von Zwang vornehmen zu lassen. Sofern sich aus der Anwendung dieses Artikels Schwierigkeiten ergeben, so wird nach den Vorschriften des Artikels 1 verfahren.
Ciascuno degli Stati Contraenti avrà facoltà di far eseguire le notificazioni dai suoi rappresentanti diplomatici o consolari, direttamente e senza uso di coercizione, ai suoi cittadini che si trovano nel territorio dell’altro Stato. In caso di difficoltà nell’applicazione del presente articolo, sarà proceduto in conformità delle disposizioni dell’articolo 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.