(1) Im Haushaltsplan der Organisation können Mittel für unvorhergesehene Ausgaben veranschlagt werden.
(2) Die Verwendung dieser Mittel durch die Organisation setzt die vorherige Zustimmung des Verwaltungsrats voraus.
(1) Nel bilancio dell’Organizzazione possono essere iscritti stanziamenti per le spese imprevedibili.
(2) Questi stanziamenti possono essere utilizzati dall’Organizzazione soltanto previa autorizzazione del Consiglio d’amministrazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.