Jede Gruppe von Vertragsstaaten, die Einrichtungen für die gemeinsame Einreichung von Patentanmeldungen geschaffen hat, kann für die Anwendung des Artikels 4 Absatz 3 und des Artikels 6 als ein einziger Staat angesehen werden.
Ogni gruppo di Stati Contraenti che abbia istituito un sistema con deposito comune di domande di brevetto può essere considerato come un solo Stato, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 3, e dell’articolo 6.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.