Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.23 Geistiges Eigentum
Diritto internazionale 0.2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 0.23 Proprietà intellettuale

0.231.175 Vertrag von Marrakesch vom 27. Juni 2013 über die Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen (mit vereinbarten Erklärungen)

0.231.175 Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013 volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (con Dichiarazioni concordate)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 19 Inkrafttreten des Vertrags für eine Vertragspartei

Dieser Vertrag bindet:

i)
die zwanzig qualifizierten Parteien im Sinne von Artikel 18, ab dem Tag, an dem dieser Vertrag in Kraft getreten ist;
ii)
jede andere qualifizierte Partei im Sinne von Artikel 15 nach Ablauf von drei Monaten nach Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generaldirektor der WIPO.

Art. 19 Data effettiva di adesione

Sono vincolati dal presente Trattato:

i)
le 20 Parti che soddisfano i requisiti per l’adesione di cui all’articolo 18, dalla data di entrata in vigore del Trattato;
ii)
ogni altra Parte che soddisfa i requisiti per l’adesione di cui all’articolo 15, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del relativo strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell’OMPI.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.