Die Arbeiten der Kommission sind nur dann öffentlich, wenn die Kommission mit Zustimmung der Parteien dies beschliesst.
I lavori della commissione non saranno pubblici che su decisione presa dalla commissione coll’assenso delle parti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.