Die Verfahrensordnung des Gerichtshofs legt Regeln für die Verwendung der Sprachen fest.
Il Regolamento della Corte stabilisce le regole applicabili all’uso delle lingue.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.