Jedes von einer Partei vorgelegte Aktenstück muss auch der anderen mitgeteilt werden.
Ogni documento prodotto dall’una delle Parti deve essere comunicato all’altra Parte.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.