Die Sprachen, in denen verhandelt wird, bestimmt das Schiedsgericht.
Il Tribunale decide della scelta delle lingue che adoprerà e l’uso delle quali sarà permesso dinanzi ad esso.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.