Grundstücke und Räumlichkeiten der Organisation sind unverletzbar. Kein Vertreter schweizerischer Behörden darf sie ohne ausdrückliche Zustimmung des Generaldirektors oder seines ordnungsgemäss ermächtigten Stellvertreters betreten.
4 Siehe Briefwechsel vom 13. Juli/21. Aug. 1973 (SR 0.192.122.422).
I terreni e i locali dell’Organizzazione sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può penetrarvi senza l’esplicito consenso del Direttore generale o del suo rappresentante debitamente autorizzato.
5 Vedi lo scambio di lettere del 13 lug./21 ago. 1973 (RS 0.192.122.422).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.