Das Ministerkomitee und der Generalsekretär geniessen im Gebiet eines jeden Mitgliedstaates für ihre amtlichen Mitteilungen eine mindestens ebenso günstige Behandlung, wie sie von diesem Mitglied der diplomatischen Mission jeder anderen Regierung gewährt wird.
Die amtliche Korrespondenz und die übrigen amtlichen Mitteilungen des Ministerkomitees und des Sekretariats unterliegen nicht der Zensur.
Il Comitato dei Ministri e il Segretario Generale godono sul territorio di ciascun Membro, per le loro comunicazioni ufficiali, un trattamento almeno favorevole quanto quello accordato da questo Membro alla missione diplomatica di ogni altro governo.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali del Comitato dei Ministri e della Segreteria non potranno essere sottoposte a censura.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.